venerdì 23 marzo 2012

MODIFICHE ART.18 RIGUARDERANNO ANCHE "PUBBLICO IMPIEGO" - MA NESSUNO NE PARLA

Ma non avevano detto che:“Le modifiche all’articolo 18 non avranno effetti sugli statali”?:, ormai da tutti, da fonti piuttosto autorevoli. Ma è davvero così? In realtà no.
 
L’unico giornale che ha affrontato seriamente il tema è Italia Oggi, che dimostra due cose che nessuno fa notare:
1) il licenziamento “economico” già esiste per gli statali;
 2) la riforma dell’articolo 18 avrà effetti anche nel pubblico impiego.
.......


La riforma del lavoro, quindi, avrà effetti anche nella pubblica amministrazione, anche se “molti di essi sono già operativi per effetto della legge 183/2011″. E il nuovo articolo 18 sarà valido anche per il settore pubblico, per effetto dell’articolo 51, comma 2, del d. lgs 165/2001, ai sensi del quale:
“La legge 20 maggio 1970, n. 300 (cioè lo Statuto dei Lavoratori), e successive modificazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.
E c’è di più. Per gli statali è già in vigore il licenziamento dovuto a ragioni economiche:
“le pubbliche amministrazioni laddove rilevino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dai successivi commi dell’articolo 33: le amministrazioni entro 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della situazione di esubero, devono verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato all’interno del medesimo ente, o possa andare in mobilità (cioè essere trasferito) verso altri enti della provincia o della regione. In mancanza di ciò, essere inserito nelle liste dei lavoratori in disponibilità: cioè dei lavoratori sostanzialmente licenziati, che restano per 24 mesi al massimo inseriti nella lista, con il trattamento economico pari all’80% dello stipendio, dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno per il nucleo familiare”.
Si tratta, sostanzialmente, delle “esigenze economiche” di cui sparla nella riforma dell’articolo 18. E pure i licenziamenti “disciplinari” sono già previsti nell’amministrazione pubblica (articolo 55-quater del d.lsg 165/2001).
Infine, conclude Luigi Oliveri su Italia Oggi, “ai dipendenti pubblici si applicherà anche l’Aspi, la nuova indennità sostitutiva della disoccupazione ordinaria e della mobilità. Che però, varrà solo per i lavoratori pubblici assunti con contratti a tempo determinato. Per gli altri l’unico «ammortizzatore» è l’indennità del periodo di disponibilità”.
Sarebbe interessante, ora, sapere di cosa si è parlato in Italia negli ultimi due giorni. Quanti conoscono veramente il tema del mercato del lavoro? Complimenti, quindi, a Italia Oggi.

Fonte: Daw-Blog

Nessun commento:

Posta un commento